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Normative sulle vasche da contenimento

Le vasche da contenimento o pallet da contenimento, proteggono le falde acquifere in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti e prevengono scivolamenti, cadute ed ustioni dovute a prodotti chimici aggressivi per le persone.

Riguardo le capacità richieste dalla legge Italiana, dobbiamo rifarci al DM 31/07/1934 e successive modifiche ed integrazioni. Diciamo che per semplificare le cose, vige la seguente regola riconosciuta a livello nazionale:

La vasca di raccolta deve avere un volume, ai fini normativi nazionali di capacità minima pari al più grande dei contenitori stoccati e non inferiore ad 1/3 del volume totale stoccato.”

Qualora lo stoccaggio delle sostanze si trovasse in una zona di tutela della falda idrica, tutto il volume stoccato deve poter essere contenuto nella vasca di raccolta (100%). Nel caso di olii esausti, la vasca deve essere in grado di contenere il 100% del liquido stoccato

Per acidi, basi e altri prodotti chimici ritenuti pericolosi per l'uomo e l'ambiente si usano vasche in polietilene.

Per liquidi altamente infiammabili bisogna adoperare vasche metalliche appositamente costruite per questo tipo di utilizzo.

Decreto Ministeriale del 18/05/1995

4. UNITA' DI DEPOSITO AL CHIUSO DI CAPACITA' SUPERIORE A 5 m3.

4.1.2. Bacini di contenimento.

Le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento realizzati in struttura impermeabile e incombustibile e con capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in esso ubicati e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande.

5. UNITA' DI DEPOSITO ALL'APERTO DI CAPACITA' SUPERIORE A 53 m3

5.1.1. Bacini di contenimento.

Le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento realizzati in struttura impermeabile e incombustibile, con capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in esso ubicato e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande. Le strutture di contenimento dei bacini devono essere tali da contenere anche eventuali getti, laterali di liquido fuoriuscente dai serbatoi.

Fonti legislative:

DM 31/07/1934 (Gazz. Uff. 28 sett. n. 228)

Circolare n° 73 del 29/07/1971

Decreto Ministeriale del 18/05/1995

DM 392 del 16/05/1996

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